Modello 730

Modello 730

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Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Anzitutto il contribuente non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Dal 15 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato.

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e contiene: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che dall’anno scorso viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta; i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali; alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili); gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Se scegli di rivolgerti al CAF CISL del Trentino per presentare la tua dichiarazione, sarà un nostro operatore ad assisterti per la presentazione della dichiarazione: verificherà che le informazioni del precompilato siano corrette, ti indicherà tutte le possibili agevolazioni alle quali hai diritto, verificherà la documentazione e invierà per te il modello, fornendoti tutte le informazioni e rispondendo ai tuoi dubbi.

Inoltre, saremo noi a rispondere in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate: una volta apposto il visto di conformità sui dati inseriti, passa al CAF la responsabilità di quanto dichiarato, incluso il pagamento di eventuali imposte, sanzioni e interessi in caso di errore nella dichiarazione dei redditi.

Possono utilizzare il Modello 730 i contribuenti che sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il Mod. 730:

  • al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte;
  • ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro è in essere almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e si è a conoscenza dei dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i soggetti che nell’anno di imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Inoltre, possono presentare il modello 730 i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati che nell’anno di presentazione non hanno un sostituto d’imposta.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod.730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

Anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti lo possono fare con il modello 730.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Non possono utilizzare il 730 e devono presentare il Modello Redditi, i contribuenti che nell’anno di imposta hanno posseduto:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Modello 730 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es.,imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
  • non sono residenti in Italia nell’anno in corso e/o precedente;
  • nell’anno di imposta hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.

La presentazione della dichiarazione dei redditi non sempre è obbligatoria, l’obbligo viene meno nei casi in cui non ci siano imposte da versare o siano state già interamente e correttamente trattenute dal sostituto d’imposta oppure perché le imposte non sono dovute in origine (nel caso di redditi esenti, come le pensioni di invalidità). Anche in caso di esonero però può essere presentata per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti.

In generale, i contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati (quelli esenti imu), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva (es interessi sui Bot) con esclusione però della cedolare secca o redditi soggetti a ritenuta alla fonte (interessi cui conti correnti).
Ma attenzione: la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
In particolare chi lavora come colf/badante e può aver diritto al bonus Irpef mensili che verrà riconosciuto presentando la dichiarazione.

Chi nell’anno precedente ha percepito l’indennità di disoccupazione, fa bene a verificare la corretta applicazione delle detrazioni applicate.
Sempre in caso di disoccupazione, chi nell’anno precedenete ha percepito sia lo stipendio che l’indennità, avrà due CU (Certificazione unica, ex modello CUD): una del datore di lavoro e una dell’Inps e in questo caso è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi, ma anche chi ha percepito solo la disoccupazione, può presentare il modello 730 indicando l’Inps come sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio, ottenendo prima eventuali rimborsi e verificando con i nostri operatori la corretta applicazione delle detrazioni applicate dall’Inps.

Se si riscontrano errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il modello 730 integrativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di indicare degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:

  • presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato in modalità precompilata all’Agenzia delle Entrate,
  • presentare, in alternativa, un Modello Redditi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un Modello Redditi e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

In ogni caso, se ti sei accorto di un errore sulla tua dichiarazione, contatta la sede Caf Cisl che ti ha assistito per la presentazione

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