Modello Redditi PF

Modello Redditi PF

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Appuntamento

Il Modello Redditi (ex modello Unico) è il modello ordinario di dichiarazione dei redditi; si tratta di un modello unificato tramite il quale è possibile effettuare più dichiarazioni fiscali.

Per una corretta presentazione del modello Unico è necessario eseguire le seguenti operazioni:

  • compilare il modello in tutte le sue parti;
  • calcolare i versamenti;
  • effettuare i versamenti;
  • presentare la dichiarazione.

A differenza del modello 730, nel modello Unico i versamenti delle imposte sono effettuati direttamente dal contribuente attraverso il modello F24, che deve essere presentato in banca o in posta.

Il contribuente può effettuare direttamente la compilazione del modello ed i calcoli dei versamenti o può richiedere assistenza alla compilazione ai CAF, ai professionisti e agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate appositamente abilitati a svolgere questa attività.

Dal 15 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato.

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e contiene: i dati contenuti nella Certificazione Unica, che dall’anno scorso viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta; i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali; alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (ad esempio gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili); gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Se scegli di rivolgerti al CAF CISL Servizi del Trentino per presentare la tua dichiarazione, sarà un nostro operatore ad assisterti per la presentazione della dichiarazione: verificherà che le informazioni del precompilato siano corrette, ti indicherà tutte le possibili agevolazioni alle quali hai diritto, verificherà la documentazione e invierà per te il modello, fornendoti tutte le informazioni e rispondendo ai tuoi dubbi.

Inoltre, saremo noi a rispondere in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate: una volta apposto il visto di conformità sui dati inseriti, passa al CAF la responsabilità di quanto dichiarato, incluso il pagamento di eventuali imposte, sanzioni e interessi in caso di errore nella dichiarazione dei redditi.

Devono presentare il modello Unico Persone Fisiche e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • L’anno precedente hanno percepito:
    • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014;
    • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
    • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
    • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
    • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • L’anno precedente e/o nell’anno in corso non sono residenti in Italia,
  • Devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);
  • Devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

La scadenza per la presentazione il MODELLO REDDITI è fissata al 30 novembre.

L’acconto IRPEF deve essere versato tramite modello F24:

  • prima rata da versare entro 30 giugno oppure oltre con le maggiorazioni;
  • seconda rata deve essere versata entro il 30 novembre.

Per importi a debito elevati è possibile richiedere la rateizzazione tramite modello F24.

Ti sei dimenticato di presentare la dichiarazione oltre i termini?

E possibile elaborare MODELLO REDDITI TARDIVO pagando la sanzione all’Agenzia delle Entrate fissa di € 25 per tardiva presentazione del modello tramite F24.

Hai prodotto redditi esteri nell’anno d’imposta?

Devi elaborare MODELLO REDDITI PF dichiarando:

  • i redditi prodotti all’estero facendoti rilasciare dal datore di lavoro una certificazione / dichiarazione contenente i redditi percepiti all’estero.
  • c/c o altri rapporti di natura finanziaria certificati dalla Banca estera.

In generale, i contribuenti esonerati sono quelli che hanno esclusivamente redditi da abitazione principale o altri fabbricati non locati (quelli esenti imu), da lavoro dipendente e da pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta, redditi soggetti ad imposta sostituiva (es interessi sui Bot) con esclusione però della cedolare secca o redditi soggetti a ritenuta alla fonte (interessi cui conti correnti).
Ma attenzione: la dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta.
In particolare chi lavora come colf/badante e può aver diritto al bonus Irpef mensili che verrà riconosciuto presentando la dichiarazione.

Chi nell’anno precedente ha percepito l’indennità di disoccupazione, fa bene a verificare la corretta applicazione delle detrazioni applicate.
Sempre in caso di disoccupazione, chi nell’anno precedenete ha percepito sia lo stipendio che l’indennità, avrà due CU (Certificazione unica, ex modello CUD): una del datore di lavoro e una dell’Inps e in questo caso è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi, ma anche chi ha percepito solo la disoccupazione, può presentare il modello 730 indicando l’Inps come sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio, ottenendo prima eventuali rimborsi e verificando con i nostri operatori la corretta applicazione delle detrazioni applicate dall’Inps.

Rivolgendosi al Caf Cisl:

  • è possibile trasmettere telematicamente la dichiarazione al Ministero ma, a differenza delle banche e delle poste, è anche possibile richiedere che venga effettuato un controllo sulla corretta compilazione della dichiarazione stessa;
  • è possibile richiedere che la dichiarazione venga sottoposta al visto di conformità come avviene per il modello 730;
  • in alcuni casi è possibile effettuare direttamente il versamento delle imposte tramite bancomat o assegni bancari e circolari in quanto sono sempre più numerose le sedi che ospitano sportelli provvisori che effettuano operazioni bancarie o sono attrezzate con Pagobancomat.

I contribuenti possono integrare la dichiarazione eventualmente già presentata, presentandone una successiva interamente compilata. In questo modo sarà possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte o evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte nella dichiarazione precedente.

La differenza tra il maggior credito o il minor debito risultante dalla dichiarazione, rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla precedente, potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

Se viene presentata entro il 31 luglio si tratterà di una dichiarazione correttiva nei termini. Se viene presentata successivamente al 31 luglio si tratterà di una dichiarazione integrativa.

LA DICHIARAZIONE CORRETTIVA NEI TERMINI

Per presentare una dichiarazione correttiva nei termini il contribuente deve barrare la casella “Correttiva nei termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello UNICO.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

Se dal nuovo Modello UNICO risulta un minor credito, dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal Modello UNICO risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, o come credito da portare in diminuzione da ulteriori importi a debito.

IL RAVVEDIMENTO

La correzione della dichiarazione originaria, successiva al 31 luglio, per esporre redditi non dichiarati ovvero per correggere oneri indicati in eccesso si effettua grazie all’istituto del “ravvedimento”.

L’istituto del ravvedimento consente di regolarizzare le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento,quali inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc., delle quali l’autore delle violazioni abbia avuto formale conoscenza.

È sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento anche la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, indipendentemente dal fatto che sia dovuta o meno imposta. Questa violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di 32 euro.

Anche l’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero, cioè con debiti completamente compensati dai crediti, può essere sanata tramite il ravvedimento, attraverso la presentazione del modello F24 ed il pagamento della sanzione ridotta a:

  • 10 euro se viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni;
  • 30 euro se viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.
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